Il quadro normativo interessa, con le rispettive gerarchie,
normative europee, nazionali, regionali oltre a circolari e linee guida:
Direttive Europee
Norme UNI
Normativa Nazionale
Norme e Regolamenti Regionali
Linee Guida ISPESL
Linee Guida di altri Enti
DIRETTIVE EUROPEE
Direttiva 89/686/CEE e Decreto Legislativo 92/475
La direttiva europea 89/686/CEE, la cui attuazione in Italia è avvenuta attraverso il Decreto Legislativo n°475/92 stabilisce alcuni criteri fondamentali relativi ai Dispositivi di Protezione Individuale.
- Ne determina fra l’altro:
- Il campo di applicazione
- La loro definizione
- Le procedure di certificazione
- La certificazione e la marcatura CE
- Che venga considerato il “tirante d’aria” minimo necessario
Sono fra l’altro definite le tre principali categorie alle quali appartengono i DPI:
- Prima categoria: DPI di semplice progettazione destinati a salvaguardare le persone da rischi di danni fisici di lieve entità
- Seconda categoria: DPI che non rientrano nelle altre due categorie
- Terza categoria: DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi di carattere permanente
A quest’ultima categoria appartengono appunto I DPI Anticaduta.
Direttiva 89/626/CEE
Il Decreto Legislativo 94/626 prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
Ne determina fra l’altro:
- L’uso dei dispositivi di protezione individuale
- La loro definizione: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
- Gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori
Direttiva 89/656/CEE
- Relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro
- Gli obiettivi principali (obblighi) sono i seguenti:
- Rendere disponibili gratuitamente ed individualmente i dispositivi di protezione DPI necessari ed appropriati per il lavoro che deve essere svolto.
- Verificare la corretta scelta del DPI, basata sull’analisi del rischio presente e sulle prestazioni dello stesso DPI scelto.
- Essere sicuri che i DPI vengano utilizzati.
- Verificare che i DPI utilizzati siano a norma.
- Istruire i lavoratori che utilizzano i DPI. Fissare le condizioni per la disponibilità, l’uso, la manutenzione e lo stoccaggio dei DPI. Le istruzioni d’uso devono essere conservate assieme ai documenti che comprovano l’avvenuta revisione annua ed essere disponibili per la consultazione da parte dell’utilizzatore, Lo stesso si rende responsabile dei DPI che gli vengono affidati, ne ha cura ed informa il suo responsabile in caso di difettosità del DPI o se lo stesso necessita di revisione o manutenzione.
- Assicurare il regolare lavoro e le condizioni igieniche attraverso la manutenzione, la riparazione e, se necessario, la sostituzione dello stesso DPI.
- Relativamente alla manutenzione questa deve avvenire regolarmente alle scadenze previste dal costruttore e comunque almeno una volta all’anno. Ogni volta che il DPI viene utilizzato necessita di una verifica preliminare necessaria per verificarne l’idoneità fra un utilizzo ed un’altro. La verifica annuale deve essere svolta dal costruttore o da un suo incaricato; quella prima della fase di utilizzo deve essere svolta da personale istruito allo scopo, generalmente dall’utilizzatore stesso. L’esito della verifica annuale deve poi essere riportato su apposito documento (di solito lo stesso libretto di uso e manutenzione) ed essere disponibile per la consultazione.
- Informare gli utilizzatori circa i rischi che comportano le fasi lavorative ed in particolare quelle che necessitano dell’uso di DPI Anticaduta.
- Istruire gli addetti con specifici corsi di addestramento circa l’utilizzo dei DPI Anticaduta. Se necessario rinnovare periodicamente l’addestramento, ad esempio in funzione di nuovi DPI Anticaduta che si intendono utilizzare